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  • Cosa devo fare dopo essere stato nominato amministratore di sostegno?
    È un diritto dell’amministratore di sostegno, oltre che opportuno/fondamentale, chiedere alla cancelleria di poter consultare il fascicolo dell'amministrazione di sostegno per conoscere le condizioni psico-fisiche del beneficiario, rendersi conto e valutare di conseguenza la complessità/difficoltà dell'incarico. La consultazione può avvenire solamente presso la cancelleria competente e previa richiesta scritta (e pagamento delle marche da bollo necessarie) si può ottenere il rilascio di fotocopia della documentazione contenuta nel fascicolo. La consultazione del fascicolo è possibile anche prima di aver accettato il ruolo di amministratore di sostegno: è suggerito procedere con l’accesso in cancelleria prima di prestare formale giuramento in modo da essere a conoscenza dell’incarico prima di accettarlo.
  • Sono obbligato ad accettare la nomina di amministratore di sostegno?
    L’incarico non è obbligatorio e può essere rifiutato. Qualora l’amministratore di sostegno si rendesse conto di essere incapace/ incompetente/ inadatto ad esercitare l’incarico, è opportuno rifiutarlo (c.d. richiesta di dispensa). Il rifiuto deve essere comunicato al più presto al Giudice Tutelare e comunque prima del giuramento, che ovviamente non deve essere prestato. È possibile, anche successivamente, richiedere la revoca dell’incarico chiedendo che venga nominato un amministratore di sostegno sostituto: è necessario però che vi siano delle ragioni importanti e gravi, sopravvenute all’accettazione dell’incarico, che non permettano più di svolgere l’attività in modo sereno e adeguato nell’interesse del beneficiario. L’istanza di dispensa o quella di revoca devono essere presentate per iscritto presso la cancelleria competente.
  • Cosa devo fare dopo aver prestato giuramento come amministratore di sostegno?
    Successivamente al giuramento è necessario chiedere in cancelleria il rilascio di copia conforme all’originale del decreto di nomina e del verbale di giuramento. Per utilizzare il decreto di nomina nei rapporti con soggetti terzi, a tutela della privacy del beneficiario, è necessario chiedere che la copia del decreto venga rilasciata con visibile solamente la parte del dispositivo e coperta da “omissis” la parte restante, nella quale certamente il Giudice Tutelare palesa le ragioni di tipo medico/sanitario che hanno portato alla nomina. Nei rapporti con soggetti terzi, infatti, non è necessario rilevare le condizioni di salute del beneficiario ma solo i poteri conferiti all’amministratore di sostegno. È di fondamentale importanza leggere attentamente il decreto, comprendere il significato di ogni singola disposizione ed individuare le modalità di assolvimento, nonché i limiti in capo all’amministratore di sostegno. Nel momento in cui vi fossero dei dubbi interpretativi rispetto al contenuto del decreto di nomina è possibile chiedere supporto gratuito presso i Punti Informativi presenti sul territorio e gestiti dal Comitato Associazione per l’amministratore di sostegno in Trentino.
  • Come amministratore di sostegno ho dei limiti di spesa? Cosa è compreso nei limiti di spesa indicati nel decreto di nomina?
    Nella normalità dei casi il decreto di nomina prevede che l’amministratore di sostegno possa utilizzare una certa somma di denaro mensile al fine del soddisfacimento dei bisogni del beneficiario (bisogni che possono essere molto diversi a seconda delle condizioni personali ed economiche del beneficiario). Il decreto di nomina tendenzialmente indica già degli esempi di che cosa possa essere ricompreso nei limiti di spesa ed è dunque bene anzitutto procedere con una attenta lettura del documento. In termini generali con il limite di spesa indicato debbono essere soddisfatti i bisogni di tipo ordinario che ricadono nella normalità della vita del beneficiario. Es. se il beneficiario vive stabilmente presso una casa di riposo ricadrà nel limite mensile indicato il pagamento della retta della casa di riposo, l’acquisto di eventuali farmaci, l’acquisto di beni utili/necessari alla persona come il vestiario, i piccoli servizi personali (es. manicure, pedicure, etc.). Es. nel caso in cui il beneficiario vivesse presso una abitazione ricadranno nel budget di spesa mensile i costi relativi alla gestione dell’alloggio (canone di locazione, spese condominiali, utenze, pagamento dell’imposta sui rifiuti, utenza telefonica, spesa alimentare settimanale, spese per la gestione dell’alloggio, eventuale pagamento di servizi forniti per il tramite dell’ente pubblico come l’assistenza domiciliare). È sempre bene ricordare che l’amministratore di sostegno – qualora si rendesse conto che il limite indicato dal Giudice Tutelare non fosse sufficiente – può in qualunque momento richiedere motivatamente un aumento del limite mensile di gestione.
  • Come amministratore di sostegno devo conoscere il beneficiario e la sua famiglia?
    Sì, è necessario attivarsi al più presto per conoscere il beneficiario ed i suoi famigliari più stretti con l'obiettivo di cercare di instaurare con loro dei buoni rapporti e per ottenere il maggior numero di informazioni possibili, utili per poter svolgere l’incarico nel miglior modo possibile. Se le condizioni psichiche e cognitive del beneficiario lo consentono, è opportuno illustrargli il ruolo e le modalità con le quali si intende svolgere l'incarico, cercando di comprendere quali possano essere le autonomie residue ed i desideri/aspirazioni del beneficiario. In questa fase è molto importante comprendere assieme se il decreto di nomina preveda poteri di assistenza o di rappresentanza in capo all’amministratore di sostegno e questo anche per evitare fraintendimenti di ruoli/facoltà nell’espletamento dell’incarico.
  • Posso/devo coinvolgere i famigliari nella quotidianità del beneficiario? Come posso/devo individuare i diversi ambiti di intervento?
    È importante leggere assieme ai famigliari il decreto di nomina perché gli stessi ne comprendano in modo adeguato i contenuti e le modalità di attuazione (se con assistenza al beneficiario o in sua rappresentanza). È importante che la famiglia sappia cosa può/debba o non possa/debba fare l’amministratore di sostegno, ferma restando la presenza attiva della famiglia per le questioni di natura pratica. È consigliabile condividere con i famigliari del beneficiario, siano essi conviventi o meno, le loro azioni a favore del beneficiario, facendo presente l'esclusiva competenza decisionale dell’amministratore di sostegno da un punto di vista formale, in quanto unico ed esclusivo titolare dell'incarico ricevuto dal Giudice Tutelare. È comunque auspicabile che l’amministratore di sostegno, prima di assumere le sue decisioni, si confronti con i famigliari al fine di giungere ad una determinazione il più possibile condivisa. L’aspetto utile della presenza dell’amministratore di sostegno nell’ambito di un nucleo famigliare – a maggior ragione se numeroso – può essere utile per assumere delle decisioni unicamente nell’interesse del beneficiario ed a prescindere dalle idee in contrasto tra i soggetti che lo circondano.
  • Come mi devo comportare se il beneficiario è completamente solo, senza rete famigliare o sociale?"
    La circostanza per cui il beneficiario sia completamente solo al momento della nomina di un amministratore di sostegno è oggettivamente rara: è, infatti, improbabile che una persona in difficoltà priva di una rete famigliare sul territorio non abbia quanto meno sporadicamente contatti con i servizi del territorio (es. affidamento al servizio sociale, coinvolgimento di una struttura sanitaria). E’, poi, probabile che il bisogno di un amministratore di sostegno intervenga poiché il soggetto perde in modo repentino autonomia e capacità gestionale, trovandosi impossibilitato a curare i propri interessi personali. Nel caso in cui il beneficiario sia completamente solo – e magari anche in difficoltà nel rapportarsi con l’amministratore di sostegno per difficoltà di comunicazione – il neo nominato amministratore dovrà anzitutto cercare di creare una rete di contatti e servizi attorno alla persona fragile cercando di reperire il maggior numero di informazioni possibili presso il medico di base, l’operatore bancario di riferimento, i vicini di casa o conoscenti, etc.. L’amministratore di sostegno ha il potere di chiedere/ottenere informazioni rispetto al beneficiario mostrando il decreto di nomina ed il verbale di giuramento. Molto dipenderà dalle condizioni di vita e personali del beneficiario ma, in termini generali, la prima preoccupazione dell’amministratore di sostegno dovrà essere quella di individuare una idonea collocazione abitativa del soggetto al fine di tutelare al meglio la sua salute (ovviamente molto dipenderà dalla condizione economica del soggetto stesso). In questo senso il coinvolgimento del Servizio sociale territorialmente competente sarà fondamentale. Sicuramente, ma con minore urgenza, l’amministratore di sostegno potrà cercare di reperire informazioni sulla eventuale presenza di parenti da coinvolgere nella vita del beneficiario (che può trovarsi in una condizione di abbandono anche in presenza di parenti sul territorio).
  • Come mi devo comportare se il beneficiario è seguito dal Servizio Sociale territorialmente competente?
    Se il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è una persona già in carico al Servizio sociale significa che la presenza di una fragilità è già conosciuta dal servizio stesso, ed è altamente probabile che il Servizio sociale sia stato coinvolto nel procedimento per la nomina di amministratore di sostegno in favore del proprio utente. L’amministratore di sostegno dovrà con sollecitudine prendere contatto con l’assistente sociale di riferimento per la trattazione del caso e cioè con la persona che meglio conosce la vicenda personale e umana del beneficiario e saprà fornire un quadro completo ed aggiornato della situazione. L’assistente sociale diventa, dunque, fonte privilegiata di informazione e può costituire un ottimo contatto per conoscere il beneficiario in via personale (è preferibile che la conoscenza avvenga alla presenza di una persona nella quale il beneficiario ha già fiducia!). Analogamente può essere un buon punto di contatto anche per conoscere la famiglia del beneficiario (se presente e se positivamente coinvolta nella vita del beneficiario stesso). L’amministratore di sostegno manterrà anche successivamente contatti con l’assistente sociale di riferimento (a mezzo mail, telefono, partecipando ed eventuali riunioni, etc.) che mantiene il suo ruolo e che non viene sostituita in alcun modo dall’amministratore di sostegno: è bene che le due parti coinvolte nella cura del beneficiario individuino al meglio i rispettivi ambiti di competenza (è utile che il Servizio abbia copia del decreto per comprendere poteri e limiti dell’amministrazione di sostegno). L’ideale è che le parti lavorino assieme in modo coordinato per supportare il beneficiario e fare in modo che egli possa godere di servizi (es. partecipazione al centro diurno, assistenza domiciliare, etc.) e prestazioni economiche (es. reddito di inclusione, assegno unico provinciale, etc.) che possano rendere migliore la sua quotidianità.
  • Con chi devo prendere contatto per le questioni relative alla salute del beneficiario?
    È anzitutto molto importante che l’amministratore di sostegno legga bene, all’interno del decreto di nomina, il paragrafo dedicato alle questioni sanitarie: non tutti i decreti di nomina sono uguali e possono prevedere poteri più o meno ampi in capo all’amministratore di sostegno. L’amministratore di sostegno non può “improvvisare” in questo ambito e dunque, anche in caso di emergenza, deve essere conscio dei propri poteri e limiti. L’amministratore di sostegno dovrà comprendere se egli abbia semplicemente la facoltà di conoscere i dettagli che riguardano la salute e la terapia del beneficiario (tendenzialmente tutti i decreti di nomina prevedono una parte informativa) o se, invece, abbia il potere di esprimere il consenso informato di tipo medico. Se il beneficiario non si trova stabilmente collocato all’interno di una casa di riposo, è bene prendere contatti con il medico di base o lo specialista (es. centro di salute mentale, medico psichiatra privato di fiducia, centro alcoolisti, etc. a seconda della fragilità del soggetto) per segnalare la propria presenza, prendere informazioni sulle condizioni generali del soggetto, palesare i propri eventuali poteri in termini di consenso informato. È possibile lasciare copia del decreto di nomina ai soggetti coinvolti nella salute del beneficiario. Se, invece, il beneficiario vive stabilmente presso una struttura (che può essere una casa di riposo, una casa di cura, una struttura di riabilitazione, una comunità terapeutica, etc. ) il personale medico/infermieristico al quale rivolgersi sarà quello proprio della struttura di riferimento. Anche in questa circostanza si chiederanno/otterranno informazioni generali sulla condizione di salute del beneficiario e si potrà lasciare copia del decreto di nomina ai referenti. All'A.d.S. non è chiesto di sostituirsi al medico o ai predetti operatori ma di contribuire a creare e gestire una rete di aiuto/sostegno al beneficiario con l'intervento diretto e coordinato dei vari “attori”, a seconda delle necessità ed in base alla rispettiva competenza professionale: dunque nessuno potrà mai pretendere che l’amministratore di sostegno assuma in modo autonomo scelte terapeutiche inerenti al beneficiario o imponga interventi/azioni che riguardino la salute del beneficiario. Va rilevato che, in casi piuttosto rari, esistono decreti di nomina ove i poteri in capo all’amministratore di sostegno hanno natura unicamente economica/gestionale con esclusione totale di qualsivoglia suo coinvolgimento nelle questioni che riguardano la salute: in questo caso l’amministratore di sostegno, rispetto al beneficiario, è del tutto estraneo alle decisioni in argomento e non potrà pretendere di avere alcuna informazione o di intervenire in alcun modo nelle decisioni di natura medica. Se il decreto di nomina non prevede particolari poteri dell’amministratore di sostegno in campo medico (es. è esclusa la facoltà di esprimere il consenso informato) è sempre possibile – nel caso in cui le condizioni cognitive del beneficiario peggiorino tanto da non renderlo più in grado di decidere autonomamente – chiedere motivatamente (e con adeguata documentazione medica) una integrazione del decreto di nomina.
  • Come mi devo rapportare con la banca/ufficio postale presso cui il beneficiario ha il proprio conto corrente/libretto postale/altro?
    È necessario contattare al più presto – immediatamente dopo il giuramento - il direttore/referente dell'istituto bancario/postale presso il quale il beneficiario abbia il proprio conto corrente (ed eventuali altre posizioni collegate). All’istituto di credito va consegnata copia conforme all’originale del decreto di nomina con “omissis” e copia conforme all’originale del verbale di giuramento. È probabile che la banca/posta richieda copia del documento di identità e codice fiscale dell’amministratore di sostegno per il suo inserimento nell’anagrafica collegata ai rapporti intestati al beneficiario. Sarà necessario visionare con l’istituto di credito/postale i contenuti del decreto di nomina al fine di concordare il puntuale adempimento delle disposizioni ivi contenute anche con riferimento all’eventuale facoltà di gestione di gestione di piccole somme di denaro in capo al beneficiario (es. si potrà concordare un accesso diretto del beneficiario allo sportello piuttosto che l’emissione di una carta prepagata in uso al beneficiario, etc.).
  • Se in qualità di amministratore di sostegno mi trovo a dover compiere degli atti non previsti dal decreto di nomina, come mi devo comportare?"
    Per lo svolgimento di atti non espressamente indicati nel decreto è necessario chiedere il benestare al Giudice Tutelare ed acquisire la relativa autorizzazione. La richiesta deve essere predisposta in forma scritta, firmata dall’amministratore di sostegno (con eventuale documentazione allegata), e presentata in Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Per ragioni logistiche è bene sempre indicare il numero di ruolo generale (c.d. R.G.) assegnato alla pratica ed il nome e cognome del beneficiario per permettere alla Cancelleria una più rapida ricerca del fascicolo. In considerazione del fatto che la Cancelleria non rilascia ricevute per l’avvenuto deposito, si consiglia di presentare la richiesta in doppia copia: una rimarrà alla Cancelleria e l’altra rimarrà all’amministratore di sostegno che chiederà l’apposizione del timbro dell’ufficio con data. In questo modo l’amministratore di sostegno avrà prova certa della data di avvenuto deposito della richiesta. Preso atto, inoltre, che la Cancelleria non notifica automaticamente al richiedente l'esito della risposta, si consiglia di attivarsi presso la Cancelleria medesima per conoscere la decisione assunta dal Giudice Tutelare non prima di 10/12 giorni dall’avvenuto deposito della richiesta. Per avere informazioni sull’esito è possibile recarsi personalmente presso la Cancelleria, oppure telefonare o mandare una mail. È altresì possibile verificare lo stato della pratica per il tramite dello sportello aperto al pubblico e gestito dal Comitato Associazione per l’Amministratore di sostegno in Trentino che si trova al primo piano della sede secondaria del Tribunale in Via J. Acconcio n. 2 a Trento.
  • In quali altre circostanze come amministratore di sostegno posso/devo rapportarmi con il Giudice Tutelare e in che modo?
    L’amministratore di sostegno può in qualunque momento e per qualunque ragione richiedere l’intervento del Giudice Tutelare ma è preferibile coinvolgere il magistrato per le questioni più gravi ed urgenti e non per problematiche di mera natura pratico/organizzativa. Prima di rivolgersi al Giudice Tutelare, dunque, è opportuno un confronto con le persone a vario titolo coinvolte nella gestione del beneficiario a seconda della questione da dirimere. Molto spesso il privato si rivolge al Giudice Tutelare convinto che lo stesso possa fornire qualunque tipo di informazione/suggerimento ma non è sempre così: per le questioni di natura medico/sanitaria in relazione al collocamento del beneficiario, ad esempio, presso una struttura, è necessario un confronto con il medico di base ed il servizio sociale, non essendo il Giudice informato delle possibilità presenti sul territorio. È doveroso rivolgersi, invece, al Giudice Tutelare nel momento in cui sorgessero dei conflitti tra beneficiario ed amministratore di sostegno con riferimento ad una questione rilevante per il beneficiario medesimo rispetto ad esempio alla gestione economica: il beneficiario desidera acquistare un certo bene o un certo servizio che, ad avviso dell’amministratore di sostegno, non è necessario/utile e anzi potrebbe comportare un depauperamento economico del patrimonio del beneficiario. In questi casi l’amministratore di sostegno può chiedere per iscritto che il Giudice Tutelare fissi una udienza innanzi a sé per discutere verbalmente della migliore soluzione da assumere. L’indicazione del Giudice Tutelare sarà poi vincolante sia per l’amministratore di sostegno che per il beneficiario. È inoltre necessario rapportarsi con il Giudice Tutelare nel momento in cui costui dia indicazioni rispetto al deposito di documenti/aggiornamenti. Può capitare, infatti, che il Giudice Tutelare – a fronte di richiesta avanzate dall’amministratore di sostegno o in ragione di segnalazioni ricevute dal beneficiario o dai servizi che hanno in cura il beneficiario – chieda all’amministratore di sostegno di depositare alla sua attenzione dei documenti o un aggiornamento sulla condizione del beneficiario. L’amministratore di sostegno ha poi l’onere, indicato in decreto di nomina, di rapportarsi con il Giudice Tutelare per il deposito dell’inventario dei beni del beneficiario e il rendiconto annuale. Il primo è un adempimento che si deve svolgere una sola volta e immediatamente dopo la nomina: l’amministratore di sostegno deve raccogliere informazioni sul patrimonio mobiliare (es. conti correnti, investimenti, polizze assicurative, etc.) ed immobiliare (es. appartamenti, terreni, etc.) e descrivere l’esito delle sue ricerche/valutazioni per iscritto. Il documento si chiamerà “inventario” e va depositato al Giudice Tutelare. Il rendiconto annuale è, invece, un adempimento periodico: ogni anno l’amministratore di sostegno deve depositare una tabella dove vengono descritte tutte le entrate e tutte le uscite del beneficiario.
  • Cosa devo fare nel momento in cui dovessero sorgere dei contrasti tra me, amministratore di sostegno, ed i famigliari del beneficiario/il beneficiario stesso?"
    La presenza di un nucleo famigliare intorno al beneficiario è solitamente un elemento che rende più semplice il ruolo dell’amministratore di sostegno poiché i suoi compiti andranno ad integrare e supportare quello che la famiglia del beneficiario può fare in autonomia. Inoltre il beneficiario con un contesto famigliare collaborativo è persona più serena, che può gestire la propria fragilità in un contesto protetto, circondato dalla presenza di famigliari che lo conoscono da sempre e con i quali già esiste un rapporto di fiducia. La presenza di più persone attorno al beneficiario, e dunque la presenza di idee e pensieri diversi, può talora comportare l’insorgere di conflitti su vari argomenti. Anzitutto è bene che l’amministratore di sostegno cerchi con pazienza di comprendere le posizioni dei famigliari e anche del beneficiario (se è in grado di esprimere la sua volontà in modo consapevole) al fine di ottenere il maggior coinvolgimento possibile di tutti. È però sempre fondamentale che l’amministratore di sostegno mantenga la propria attenzione sul benessere e le esigenze primarie del beneficiario, che è e deve rimanere sempre il suo unico centro di interessi e cura. Ad esempio le aspettative ereditarie della famiglia sul patrimonio che il beneficiario lascerà loro al momento della sua morte non sono questioni che riguardano l’amministratore di sostegno. L’amministratore di sostegno deve poi avere sempre ben chiari i propri poteri di cui al decreto di nomina in modo da poter essere consapevole delle proprie facoltà anche rispetto ad eventuali richieste/osservazioni della famiglia: l’amministratore di sostegno può – se ne ha facoltà – agire anche in netto contrasto con le richieste/aspettative della famiglia se questo sia utile/necessario al fine di una miglior tutela del beneficiario. Es. le condizioni di salute del beneficiario anziano e demente, che vive stabilmente in casa con una badante, peggiorano gravemente ed il medico suggerisce il collocamento in una struttura adeguata a trattare la patologia. La famiglia è radicalmente contraria al collocamento, il beneficiario non è in grado di esprimere la propria opinione perché non è lucido e presente. In questo caso l’amministratore di sostegno – se il decreto di nomina gli concede il potere di decidere del collocamento abitativo - potrà procedere come meglio riterrà opportuno. In alcune circostanze particolarmente delicate e complesse, l’amministratore di sostegno può chiedere per iscritto al Giudice Tutelare di fissare una udienza innanzi a sé convocando i famigliari del beneficiario al fine di discutere assieme della questione oggetto di contrasto. La decisione del Giudice Tutelare sarà vincolante per tutti i soggetti coinvolti.
  • Cosa devo fare come amministratore di sostegno quando il beneficiario è coinvolto in qualità di erede in una successione?
    La circostanza per la quale il beneficiario di una amministrazione di sostegno si trovi a diventare erede non rappresenta la regola ed è una situazione che tendenzialmente l’amministratore di sostegno può intuire anticipatamente (es. se il beneficiario è giovane e ha due genitori anziani che nel tempo potrebbero venire a mancare). Affrontare una successione richiede attenzioni e cure particolari, passaggi burocratici ben precisi che comportano conseguenze economiche (anche rilevanti) nella sfera del beneficiario ed è dunque necessario che l’amministratore di sostegno non improvvisi, avendo la lucidità e onestà intellettuale di riconoscere se (magari in ragioni di altre esperienze pregresse) sia in grado di seguire la vicenda in modo autonomo ovvero se sia preferibile rivolgersi ad un professionista. Per un suggerimento sul punto potrebbe essere utile rivolgersi all’Associazione Comitato per l’amministratore di sostegno in Trentino per avere maggiori indicazioni e suggerimenti di tipo pratico. In termini generali è bene che l’amministratore di sostegno riesca a comprendere il prima possibile come sia composta l’eredità individuando attività (es. conti correnti, proprietà immobiliari, etc.) e passività (es. debiti del defunto, mutui, cartelle esattoriali) anche in collaborazione con i famigliari del defunto e/o gli altri soggetti co-eredi del medesimo defunto. Si tenga presente che qualunque attività relativa alla successione cui partecipa il beneficiario deve essere preventivamente autorizzata dal Giudice Tutelare trattandosi di adempimenti di straordinaria amministrazione che esulano dai poteri individuati in decreto di nomina. Qualunque atto/dichiarazione posto/a in essere senza autorizzazione del magistrato è nullo/a.
  • Se i parenti del beneficiario mi chiedono di poter visionare il rendiconto, come devo comportarmi?"
    L’amministratore di sostegno è’ tenuto a rendere conto del suo operato esclusivamente al Giudice Tutelare. In casi rari, nel decreto di nomina il Giudice Tutelare segnala all’amministratore di sostegno la necessità di coinvolgere i famigliari facendo loro pervenire una copia del rendiconto. L’amministratore di sostegno non ha alcun obbligo di informazione nei confronti dei parenti del beneficiario, salvo la sopra indicata eccezione. Nulla vieta comunque, in relazione alla qualità dei rapporti in essere con i parenti del beneficiario, che l’amministratore di sostegno risponda favorevolmente a tale richiesta, nell’ottica di una maggiore condivisione con la famiglia. Dunque l’amministratore di sostegno non ha alcun obbligo di coinvolgimento dei parenti ma la facoltà, a sua discrezione, di informarli e tenerli aggiornati.
  • Come devo predisporre il rendiconto e cosa devo allegare? Quando deve essere depositato, dove e con quale modalità?"
    È opportuno prendere come riferimento i movimenti del c/c relativi all’anno solare considerato ed estrarre dai movimenti ogni singola entrata ed uscita, raggruppandole per voci omogenee. Ovviamente non tutte le amministrazioni di sostegno presenteranno analoghe voci di entrata ed uscita essendo necessario personalizzare il rendiconto al caso concreto. Ad esempio, nel caso di un soggetto destinatario di pensione INPS e di indennità di accompagnamento, spuntando dai movimenti del c/c tutti gli accreditamenti mensili per pensioni e sommando i relativi importi verrà determinato l’importo totale della voce ENTRATE DA PENSIONI. Con il medesimo sistema potranno essere individuate e conteggiate le ENTRATE DA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO ed altre eventuali erogazioni. È poi necessario raggruppare tutte le entrate in una voce unica di “ENTRATE ANNUALI”. Con il medesimo sistema, spuntando invece dai movimenti del c/c tutti gli addebiti, potranno essere individuate e conteggiate le USCITE ad esempio per PAGAMENTO RETTE CASA DI RIPOSO, ASSISTENZA DOMICILIARE, UTENZE DOMESTICHE, SPESE CONDOMINIALI, SPESE VARIE, SPESE BANCARIE ed altre eventuali voci di uscita. Analogamente come sopra si dovrà poi individuate la voce totale delle USCITE. Nel rendiconto andrà indicato il saldo risultante dal rendiconto precedente (o in caso di primo rendiconto il saldo in conto corrente al momento del giuramento), tutte le voci in entrata ed in uscita ed il saldo finale risultante dalla sommatoria. Il saldo finale di cui al rendiconto predisposto dall’amministratore di sostegno (in forma sintetica come sopra descritto) dovrà corrispondere a quello risultante dai movimenti del c/c. Il rendiconto deve essere depositato in Cancelleria nel mese successivo al periodo considerato, che di norma è l’anno solare e quindi entro fine gennaio/metà febbraio dell’anno successivo, non appena la banca/posta sarà in grado di fornire i movimenti del c/c aggiornati al 31 dicembre. Unitamente al rendiconto, vanno depositati: i movimenti del c/c, redatti su carta intestata dell’istituto bancario/postale o timbrati dal medesimo se stampati direttamente dall’amministratore di sostegno per via informatica, la relazione sulle condizioni sanitarie e sociali del beneficiario.
  • Come amministratore di sostegno posso utilizzare il servizio bancario via internet (c.d. homebanking)?
    È utile adottare il sistema “homebanking”, che consente un notevole risparmio di tempo, in quanto direttamente con il computer di casa possono essere disposti pagamenti di spese e monitorate le entrate/uscite sul c/c del beneficiario. Tendenzialmente i decreti di nomina prevedono espressamente, tra le modalità di gestione del conto corrente intestato al beneficiario, anche la facoltà per l’amministratore di poter operare a mezzo pagamenti/movimenti on line: altri decreti di nomina sono omissivi in questo senso ma, a rigore, dovrebbe essere sempre consentito all’amministratore di sostegno di operare con la modalità che egli ritiene più congeniale. Può capitare che alcuni istituti di credito/postali richiedano all’amministratore di sostegno di depositare una istanza di integrazione del decreto di nomina per essere autorizzato alle operazione on line ovvero all’utilizzo del bancomat con espressi limiti di spesa giornalieri/mensili.
  • Come mi devo rapportare rispetto agli investimenti/disinvestimenti intestati al beneficiario?
    Sia gli investimenti che i disinvestimenti devono essere preventivamente autorizzati dal Giudice Tutelare: l’amministratore di sostegno dovrà formalizzare per iscritto all’attenzione del Giudice Tutelare una richiesta documentata dove andrà a motivare le ragioni per le quali appare preferibile investire del denaro ovvero le ragioni per le quali è necessario procedere con un disinvestimento (es. necessità di liquidità, scarso rendimento dell’investimento, alto rischio dell’investimento rispetto alla conservazione del capitale, etc.). Entrambe le attività richiedono un’attenta valutazione ed il supporto del referente bancario per una comprensione approfondita del prodotto finanziario in argomento, anche al fine di poter meglio relazionare al Giudice Tutelare. In termini generali appare opportuno mantenere sul c/c una liquidità che sia necessaria e sufficiente a fare fronte alle spese ordinarie periodiche del beneficiario (eventualmente con mantenimento di un piccolo fondo spese per le emergenze o gli imprevisti): è preferibile, dunque, investire il denaro liquido in eccedenza in prodotti finanziari che possano garantire una qualche minima entrata con garanzia del capitale (si rammenti che il Giudice Tutelare non autorizza investimenti rischiosi per il capitare ed in particolare investimenti in titoli azionari).
  • Come mi devo comportare rispetto al servizio postale? In generale come posso gestire la corrispondenza destinata al beneficiario?
    Rispetto alla gestione della corrispondenza destinata al beneficiario è necessario anzitutto verificare quali siano le competenze di gestione autonoma del beneficiario stesso: la persona, seppur affetta da fragilità, può essere in grado di gestire e comprendere la propria corrispondenza e aver piacere di continuare a farlo. Bisogna, in questo caso, concordare con il beneficiario la migliore soluzione possibile perché lo stesso si senta coinvolto nella propria gestione senza con ciò complicare eccessivamente il ruolo dell’amministratore di sostegno. Es. se le utenze dell’abitazione del beneficiario vengono automaticamente pagate dal conto corrente intestato allo stesso le bollette cartacee potranno rimanere recapitate all’attenzione del beneficiario… periodicamente beneficiario e amministratore di sostegno faranno un controllo generale. Qualora il beneficiario presenti delle difficoltà oggettive nella gestione della corrispondenza, con rischio di perdita/distruzione dei documenti con conseguenti omessi pagamenti oppure se il beneficiario è collocato stabilmente presso una casa di riposo (o luogo affine), è opportuno che l’amministratore di sostegno si attivi presso il Servizio postale per ottenere l’attivazione del servizio che permette di destinare altrove la corrispondenza destinata ad un certo soggetto (es. l’amministratore di sostegno potrà richiedere che la corrispondenza del beneficiario arrivi a lui direttamente presso la propria dimora abituale…). Posto che il servizio di cui sopra è a pagamento è bene, in tempi celeri, prendere contatto con i corrispondenti abituali del beneficiario (es. l’ente fornitore delle utenze, l’operatore telefonico, la banca per gli aggiornamenti periodici, INPS, Provincia Autonoma di Trento e Agenzie collegate, etc. etc.) per fare in modo che, alla fonte, la corrispondenza venga destinata sì al beneficiario (che rimane sempre il formale destinatario della corrispondenza) ma presso l’amministratore di sostegno. Al fine di una migliore e più celere gestione, se l’amministratore di sostegno ha confidenza con il mezzo informatico e la posta elettronica, è bene cercare di ottenere la spedizione a mezzo mail/PEC con file digitale anche per una più agevole archiviazione dei documenti.
  • Come mi rapporto con l’eventuale compagnia assicurativa del beneficiario?
    Può capitare – ma non è necessariamente la regola – che il beneficiario abbia sottoscritto in passato dei contratti di assicurazione a tutela dei rischi collegati ai propri beni (es. polizza per veicoli o motoveicoli, polizza per abitazione, per gli infortuni, etc.). L’amministratore di sostegno avrà titolo per richiedere informazioni alle Compagnie Assicuratrici contraenti, per conoscere i contenuti della polizza sottoscritta e soprattutto per conoscere le scadenze di pagamento (in modo da rispettarle e non provocare l’insorgenza di un debito). L’amministratore di sostegno può – previa autorizzazione del Giudice Tutelare – sottoscrivere polizze assicurative nuove (es. ci si rende conto che un certo immobile di proprietà del beneficiario non è assicurato nonostante il beneficiario vi risieda stabilmente magari anche alla presenza di una o più badanti) o modificare i termini contrattuali (es. aumentare o diminuire le condizioni) le polizze precedentemente stipulate dal beneficiario. In termini generali, se le condizioni economiche del beneficiario lo consentono, è preferibile stipulare una polizza assicurativa sugli immobili a copertura, in particolare, dei danni che involontariamente possano causarsi a terzi ed un tanto al fine di meglio tutelare il patrimonio del beneficiario per il futuro. Diversa è la questione della sottoscrizione di polizze assicurative (solitamente sulla vita o scadenza) sottoscritte (o sottoscrivibili) a titolo di investimento che non hanno dunque a che fare con la copertura di eventuali rischi ma sono più vicine a prodotti finanziari: si rinvia al paragrafo destinato agli investimenti in favore del beneficiario.
  • Come mi devo rapportare con l’Ufficio del Libro Fondiario?
    È necessario recarsi al più presto all'Ufficio Tavolare territorialmente competente per chiedere il rilascio delle visure che descrivano il patrimonio immobiliare del beneficiario; l’accesso all’Ufficio del Libro Fondiario e l’ottenimento delle visure hanno carattere pubblico, sono aperti a chiunque senza limitazioni e dunque non è necessario esibire il decreto di nomina di amministratore di sostegno. Al medesimo Ufficio andrà presentata l’istanza tavolare scritta, predisposta e firmata dall’amministratore di sostegno, per ottenere l'annotazione della nomina di amministratore di sostegno sui beni del beneficiario così come risultanti a Libro Fondiario; questo passaggio è necessario per tutelare il patrimonio immobiliare del beneficiario. Quando all’amministratore di sostegno verrà notificato il decreto tavolare (= prova dell’avvenuta annotazione così come richiesta), si consiglia di recarsi all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per richiedere di ottenere in tempi brevi il conteggio dell'imposta ipotecaria per effettuarne il pagamento; va, infatti, ricordato che ciascuna variazione tavolare comporta la necessità di pagamento di una imposta collegata. In alternativa si tenga presente che l’Agenzia delle Entrate procederà alla liquidazione dell’imposta nei propri tempi tecnici e manderà la richiesta di pagamento direttamente all’amministratore di sostegno a mezzo notifica di atto giudiziario (busta verde). Il pagamento dell’imposta dovrà avvenire a mezzo modello F23, così come predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate, è andrà posto a carico del beneficiario. L’amministratore di sostegno si occuperà del materiale pagamento ma non è destinatario della richiesta. Se la richiesta di pagamento dell’imposta ipotecaria arrivasse – è un caso raro ma pare opportuno trattarlo - dopo la morte del beneficiario, l’amministratore di sostegno ha solamente l’onere di informare l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto decesso e sarà poi l’Agenzia a rintracciare eventuali eredi tenuti al pagamento.
  • E in caso di morte del beneficiario, cosa devo fare come suo amministratore di sostegno? Quando decado dal mio ruolo?"
    La morte del beneficiario è un evento che, in molte circostanze e soprattutto nei casi in cui l’amministrazione sia stata istituita per un soggetto anziano con patologia o per una persona in stato vegetativo, può essere tendenzialmente prevedibile. Dunque l’amministratore di sostegno accorto e previdente saprà arrivare preparato all’evento “morte”. Le osservazioni ed i suggerimenti che seguono valgono anche per i casi di morte improvvisa/imprevista. Vanno distinte le circostanze in ragione della presenza o assenza di una rete famigliare poiché è ovvio che l’amministratore di sostegno dovrà adottare comportamenti differenti. Nel primo caso, quando sia presente un nucleo famigliare attivo sarà quest’ultimo ad organizzare il funerale rapportandosi con i servizi competenti e dunque l’amministratore di sostegno avrà un ruolo di supporto se necessario/utile, ma nessun onere/obbligo particolari a suo carico. Diversamente, in assenza totale di qualsivoglia nucleo famigliare, potrà essere l’amministratore di sostegno ad organizzare il funerale cercando – compatibilmente con le informazioni in suo possesso (che possono essere più o meno ampie a seconda della durata dell’incarico prima della morte) – di individuare una eventuale tomba di famiglia, autorizzando la cremazione, scegliendo i fiori, etc. etc. L’amministratore di sostegno, da un punto di vista strettamente formale, cessa il proprio ruolo (e conseguentemente perde ogni facoltà collegata al ruolo stesso) al momento della morte del beneficiario: è bene, dunque, comunicare l’avvenuto decesso in modo rapido alla banca di riferimento e alla rete coinvolta nella gestione del beneficiario. In entrambi i casi di cui sopra, e dunque a prescindere dalla presenza di un nucleo famigliare, è comunque possibile per l’amministratore di sostegno chiedere al Giudice Tutelare una autorizzazione specifica al fine di porre a carico del conto corrente del beneficiario (che giustamente viene bloccato al momento del decesso) le spese funerarie ed eventuali altri costi/pagamenti improrogabili (es. saldo della retta della casa di riposo che ospita il beneficiario, pagamento delle spettanze delle eventuali badanti, imposte/tasse, etc.). È bene che l’amministratore di sostegno chiarisca al meglio questa facoltà con l’istituto di credito di riferimento: tendenzialmente, con l’autorizzazione del magistrato, non vi sono difficoltà nel procedere ma alcune banche hanno istituito protocolli interni piuttosto rigidi che limitato questo tipo di possibilità. L’amministratore di sostegno dovrà depositare un originale del certificato di morte (che si può richiedere gratuitamente presso l’Ufficio anagrafe territorialmente competente) all’attenzione del Giudice Tutelare, assieme con una breve relazione finale, il rendiconto finale (dalla scadenza del precedente periodo rendicontato al momento della morte) con allegati i vari movimenti bancari in conto corrente. Eventualmente l’amministratore di sostegno potrà contestualmente richiedere il rimborso delle spese vive frattanto sostenute/anticipare in favore del beneficiario e – se ve ne fossero le caratteristiche – anche richiedere la liquidazione di una equa indennità (v. altro paragrafo in argomento).
  • Come devo gestire la documentazione cartacea/telematica relativa all’amministrazione di sostegno?
    È consigliabile ripartire tutta la documentazione cartacea che riguarda l'amministrazione di sostegno in varie cartelle omogenee per argomento. Ad esempio si suggerisce la seguente ripartizione (con possibilità di libera migliore determinazione a seconda del caso concreto): TRIBUNALE, nella quale raccogliere il decreto di nomina, successive eventuali integrazioni al decreto di nomina, copia del verbale di giuramento, richieste di autorizzazioni varie al Giudice Tutelare, rapporti con la cancelleria del Tribunale; ENTRATE, nella quale raccogliere le comunicazioni relative alla pensione, all’indennità di accompagnamento e ad altre eventuali entrate; USCITE, nella quale raccogliere tutte le varie giustificazioni formali delle spese sostenute nell’interesse per beneficiario; CONDOMINIO-UTENZE, nella quale raccogliere le comunicazioni relative alle spese condominiali, le bollette delle utenze domestiche con le relative fatture e la documentazione relativa ai pagamenti effettuati (sempre se sono presenti beni immobili nell’ambito dell’amministrazione di sostegno); SANITA’: referti di indagini diagnostiche, visite specialistiche, consenso informato e cartella sanitaria; SOCIALE, nella quale raccogliere il contratto di assistenza familiare/domiciliare e la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, eventuale scambio di comunicazione con il Servizio sociale competente, richieste di interventi particolari, etc. BANCA/POSTA, nella quale raccogliere le comunicazioni intercorse con la banca/posta e i relativi estratti conto, eventuale documentazione relativa all’attivazione di servizi banca multicanale, etc. CASA DI RIPOSO, nella quale raccogliere le comunicazioni con la casa di riposo, raccolta delle fatture e dei relativi pagamenti, comunicazioni varie che possa avere a che fare con attività svolte all’interno della struttura, documenti relativi alla privacy, etc. Tutte le cartelle vanno archiviate in un unico voluminoso faldone, idoneo ad essere trasportato in caso di necessità, per colloqui con il Giudice Tutelare, l’assistente sociale incaricata del caso, il medico di base o lo specialista, etc.. L’uso del computer permette di: mantenere rapporti con la casa di riposo per poter ricevere tramite posta elettronica le fatture di spesa oltre ad altro tipo di comunicazioni varie, evitando la spedizione in cartaceo; adottare una modalità on line di accesso al conto corrente del beneficiario (c.d. homebanking) per il pagamento delle spese e per la verifica periodica dei movimenti sul conto corrente bancario o postale: in questo modo si potranno evitare accessi diretti allo sportello con risparmio in termini di energie e tempi (oltre che costi visto che le operazioni virtuali sono normalmente molto meno costose di quelle operare presso la banca); tenere un diario, sul quale indicare in ordine cronologico tutti i fatti rilevanti dell'amministrazione, quali ad esempio pagamenti, udienze svolte presso il Giudice Tutelare, incontri con il beneficiario, assistente sociale, medico, parenti beneficiario; potrebbe essere utile – ma molto dipende dal numero di operazioni effettivamente necessarie – creare una tabella contabile per la tenuta e l'aggiornamento in tempo reale di tutte le entrate e le uscite, che verranno poi riportate nel rendiconto annuale. Un lavoro costante di aggiornamento potrebbe rendere poi più rapido l’espletamento del rendiconto finale annuale. È opportuno – sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione del lavoro - che: le cartelle cartacee ed elettroniche abbiano le medesime categorie di voci e contenuti, i documenti e le comunicazioni ricevute tramite posta elettronica vengano scaricati ed archiviati anziché rimanere nella posta in arrivo.
  • Qual è la differenza tra amministratore di sostegno con assistenza o con rappresentanza?
    È molto importante, nella lettura del decreto di nomina e dei poteri riconosciuti dal Giudice Tutelare in capo all’amministratore di sostegno, comprendere se il ruolo sia stato attribuito con potere di mera assistenza ovvero con potere di rappresentanza. Nel caso in cui l’amministratore di sostegno abbia un potere di assistenza il suo ruolo sarà meno invadente rispetto alla autonomia del beneficiario; l’amministratore di sostegno e il beneficiario dovranno svolgere assieme i compiti indicati nel decreto di nomina in modo congiunto e contestuale. L’amministratore di sostegno sarà dunque una figura che andrà ad affiancare il beneficiario, per supportarlo e consigliarlo, senza sostituirsi integralmente a lui. Si tratta della modalità certamente più complessa di azione poiché è fondamentale che tra il beneficiario e l’amministratore di sostegno si crei un rapporto di costante comunicazione e fiducia. Es. nel momento in cui si dovesse aprire un conto corrente bancario (unicamente intestato al beneficiario) la banca dovrà ricevere la firma di entrambi i soggetti. Nel caso cui, invece, l’amministratore di sostegno abbia un potere di rappresentanza egli avrà completa autonomia di gestione, sostituendosi integralmente al beneficiario che non dovrà essere presente nello svolgimento delle varie attività. Viene riconosciuto un potere di rappresentanza quando il beneficiario non ha più autonomia gestionale/di scelta in ragione della sua condizione di salute e quindi quando è necessario che l’amministratore di sostegno possa sostituirsi a lui agendo in nome e per suo conto. Es. nell’esempio sopra citato dell’apertura di un conto corrente bancario (sempre e solo intestato al beneficiario) sarà necessaria la sola presenza dell’amministratore di sostegno per la sottoscrizione della documentazione.
  • Come amministratore di sostegno sono tenuto ad essere un “tuttofare”? Perché viene chiamato “amministratore” di sostegno?
    No, l'amministratore di sostegno non è e non deve essere un “tutto fare”. All’amministratore di sostegno non è chiesto di sostituirsi al medico, all’assistente sociale o ad altri operatori socio-sanitari ma di contribuire a creare e gestire una rete di aiuto/sostegno al beneficiario con l'intervento diretto e coordinato dei vari “attori”, a seconda delle necessità ed in base alla rispettiva competenza professionale. Non a caso la legge usa il termine “amministratore”, in quanto l’incarico è di natura gestionale/relazionale con cura particolare dei beni e dei bisogni del beneficiario. È consigliabile che l’amministratore di sostegno non vada oltre i compiti e le responsabilità attribuite dal decreto di nomina: il rischio, in questo caso, è di vedersi poi attribuite competenze e adempimenti di spettanza di altri, con indebito aggravio del proprio ruolo e il rischio di trovarsi a dover gestire questioni e decisioni di spettanza di altri soggetti.
  • Esiste un’assicurazione in favore dell’amministratore di sostegno e cosa copre?
    Sì, esiste una polizza di assicurazione stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento che copre, tra l’altro, la responsabilità civile degli amministratori di sostegno nominati dai Giudici Tutelari del Tribunale di Trento e del Tribunale di Rovereto. L’Amministratore di Sostegno non è tenuto a chiedere l’attivazione della sopra citata copertura assicurativa, in quanto si attiva automaticamente con la prestazione del giuramento formale (il momento in cui l’amministratore di sostegno accetta l’incarico ed entra pienamente nei poteri di cui al decreto di nomina). La polizza è gestita dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, cui fare riferimento in caso di sinistro (dott.ssa Rita Zeni tel. 0461/493833). In particolare la polizza copre gli eventuali danni di varia natura che l’amministratore di sostegno possa involontariamente causare al beneficiario nell’espletamento dell’incarico ricevuto (es. omessa predisposizione di una richiesta/domanda che potesse garantire al beneficiario una entrata economica, omessa/ritardata predisposizione della dichiarazione dei redditi, mancati pagamenti in capo al beneficiario che comportino sanzioni/interessi, etc.).
  • Con riferimento all’attività svolta come amministratore di sostegno, sono previsti rimborsi spese e/o compensi in mio favore?"
    L’incarico di amministratore di sostegno nasce come istituto a titolo gratuito ed è tendenzialmente questo lo spirito che dovrebbe sempre perseguire l’amministratore di sostegno che si offra di sostenere questo incarico: volontariato in favore di terzi bisognosi. È possibile però, ottenere il rimborso delle spese anticipate dall’amministratore di sostegno per lo svolgimento dell’incarico: non viene chiesto all’amministratore di sostegno di accollarsi anche i costi vivi. La richiesta di rimborso va presentata per iscritto all’attenzione del Giudice Tutelare competente, con allegate le pezze dimostrative dei costi: il Giudice Tutelare autorizzerà quindi il prelevamento di una certa somma dal c/c intestato al beneficiario in favore dell’amministratore di sostegno (es. costi sostenuti per l’estrazione di copie conformi all’originale dei provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare con marca da bollo, rimborso chilometrico per eventuali accompagnamenti del beneficiario, somme anticipate per acquisto di beni in favore del beneficiario, etc.) È altresì possibile per l’amministratore di sostegno - che abbia dovuto svolgere compiti plurimi e complessi in favore del beneficiario - richiedere ed ottenere la liquidazione di una somma di denaro a titolo di equa indennità da parte del Giudice Tutelare. L’amministratore di sostegno può annualmente – dopo aver provveduto al deposito del rendiconto annuale – richiedere per iscritto al Giudice Tutelare la liquidazione dell’indennità descrivendo e documentando l’attività svolta in favore del beneficiario. L’importo dell’indennità è determinato in rapporto alla difficoltà/complessità dell’incarico ed all’entità del patrimonio del beneficiario, ad insindacabile giudizio del Giudice Tutelare. Se il patrimonio del beneficiario è molto modesto, tale da non permettergli di vivere in modo decoroso o tale da poter soddisfare solo i suoi bisogni primari senza accumulo di risparmi, è evidente che il Giudice Tutelare non potrà riconoscere alcunché in favore dell’amministratore di sostegno (se non il rimborso delle spese vive): in queste circostanze è sconsigliabile procedere con la predisposizione dell’istanza poiché è del tutto improbabile che il magistrato autorizzi anche un minimo prelevamento.
  • Il ruolo di amministratore di sostegno può essere svolto da più persone?
    Per regola l’incarico di amministratore di sostegno è unico ed è dunque ricoperto da una sola persona fisica che avrà contestualmente il potere/dovere di svolgere tutte le funzioni così come indicate nel decreto di nomina. Tale indicazione deriva dalla necessità di avere un unico referente che sia informato a 360° sulla condizione personale e patrimoniale del beneficiario e che possa dunque essere pronto a rispondere contemporaneamente per varie questioni. Inoltre è importante avere un unico certo di riferimento: se ad agire è un solo soggetto non possono sorgere problemi o contestazioni in punto riferibilità di una certa azione od omissione. In casi del tutto eccezionali, ove gli adempimenti da svolgere fossero molto complessi e variegati, è stata prevista una scissione tra le funzioni ed è stato nominato un amministratore di sostegno che curasse unicamente gli aspetti economico/patrimoniali (magari un professionista con esperienza in argomento) ed uno che si occupasse egli aspetti personali e sanitari (magari individuato all’interno del nucleo famigliare d’origine del beneficiario). Si tratta però di casi eccezionalissimi e motivati.
  • Come amministratore di sostegno posso delegare le attività dell’incarico a terzi soggetti? Si possono avere delle collaborazioni con professionisti?
    In termini generali l’amministratore di sostegno deve svolgere il proprio ruolo in modo personale e diretto, senza possibilità di piena delegazione a terzi di poteri ed adempimenti. E questo per la medesima ragione per cui l’amministratore di sostegno svolge il suo ruolo in modo univoco e totale, senza duplicazione: è necessario avere un unico referente che si impegni in via diretta e personale, sotto propria unica responsabilità. Es. la gestione del conto corrente intestata al beneficiario può essere unicamente in capo all’amministratore di sostegno che non potrà delegare a sua volta qualcuno ad operare sul rapporto bancario. Quanto sopra non significa però che l’amministratore di sostegno, che non ha competenze illimitate, non possa avvalersi della collaborazione di soggetti/enti/società al fine di poter portare avanti un certo adempimento in favore del beneficiario. Es. è evidente che l’amministratore di sostegno potrà avvalersi della collaborazione di un CAF o di un commercialista per la predisposizione della dichiarazione dei redditi annuali, che potrà chiedere supporto ad un ufficio di elaborazione paghe/contratti per la predisposizione di cedolini paga delle badanti., etc. Tutti i costi necessari per il pagamento delle prestazioni professionali rese da questi ipotetici collaboratori (bisognerà verificare caso per caso chi sia necessario coinvolgere) possono essere posti a carico del conto corrente intestato al beneficiario.
  • L’amministratore di sostegno deve svolgere il suo ruolo con la diligenza “del buon padre di famiglia”… cosa significa?
    L’espressione “diligenza del buon padre di famiglia” è un concetto di diritto privato, risalente al diritto privato romano, e richiamato da vari articoli del Codice civile italiano che riguardano argomenti molto diversi tra loro (dalla contrattualistica, alla responsabilità extracontrattuale come quella derivante da un sinistro stradale, al diritto del lavoro). Non esiste una definizione specifica e dettagliata di quali siano i comportamenti che l’amministratore di sostegno è tenuto a mantenere al fine di agire come “un buon padre di famiglia”, ma in termini generali e in base alla prassi e alle pronunce dei tribunali, si può genericamente indicare che l’amministratore di sostegno si deve comportare secondo il comportamento che – in pari situazione – terrebbe l’uomo medio (mediamente acculturato, mediamente esperto, mediamente arguto, etc.) non potendosi pretendere dall’amministratore di sostegno – soprattutto se volontario – una onniscienza dettagliata e risposte sempre giuste. L’amministratore di sostegno che agisca come “buon padre di famiglia” avrà cura di prendere in considerazione la volontà e le inclinazioni del beneficiario, si rapporterà in modo aperto e costruttivo alla rete presente attorno alla persona fragile, cercherà di utilizzare mezzi di comunicazione il più possibili rapidi ed efficienti, valorizzerà le competenze residue del beneficiario, si adopererà con atteggiamento prudente avendo cura – in caso di dubbio e difficoltà – di rivolgersi ai soggetti deputati a supportarlo riconoscendo i propri limiti. E’ forse più semplice individuare la diligenza del c.d. “buon padre di famiglia” in un elenco di comportamenti contrari ed opposti: l’amministratore di sostegno, dunque, non dovrà travalicare i propri compiti e limiti ottemperando a quanto indicato nel decreto di nomina senza arbitrariamente ampliare le proprie facoltà, non dovrà agire dolosamente in danno al beneficiario, non dovrà adottare comportamenti spregiudicati o rischiosi nella gestione del denaro del beneficiario, non assumerà decisioni autonomamente in ambiti in cui non abbia alcuna competenza specifica.
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